Italia in guerra: chi delibera lo stato di guerra
L’art. 78 della Costituzione è come si dice in gergo: breve ma conciso. Si compone di appena tre righe ma che risultano essere significative e determinanti.
Una volta messo in pratica l’art. 78 non si torna più indietro: si è in guerra.
In caso di entrata in guerra a deliberarne lo stato è il Parlamento (ai sensi proprio dell’art. 78) che conferisce al Governo i pieni poteri necessari. I cosiddetti pieni poteri vengono assunti, in particolare, dal Presidente del Consiglio, dal Ministro della Difesa e da quello degli Esteri.
A deliberare lo stato di guerra è il Parlamento, secondo quanto previsto dall’art. 78 della Costituzione e può farlo in seduta segreta.
La deliberazione dello stato di guerra riguarda, esclusivamente, le misure che l’Italia dovrebbe prendere in caso di aggressione da parte di uno Stato o di forze esterne, e non di eventuali aggressioni da parte dell’Italia, vietate dall’articolo 11 della Costituzione. Questo articolo, dall’entrata in vigore della Costituzione sino ad oggi, non è mai stato utilizzato.
https://www.forzeitaliane.it/Che-succede-se-Italia-entra-in-guerra